Quanto allo psicoanalista, egli sa bene di lavorare con forze altamente esplosive e di dover procedere con le stesse cautele e la stessa coscienziosità del chimico.(…)” – S.Freud, Osservazioni sull’amore di transfert, 1914).

1. Principi etici della professione

a) Ogni membro s’impegna ad applicare la sua qualifica professionale nell’interesse della salute psichica e psicosomatica dei suoi pazienti, rispettandone dignità e diritti, opera nella piena responsabilità riguardo alla relazione di dipendenza che s’instaura con il paziente, evita qualsiasi abuso della sua competenza e della sua posizione d’autorità nei loro confronti, cosi come ogni seduzione a carattere sessuale, finanziario o altro, laddove anche l’eventuale consenso del paziente non libera lo psicoterapeuta dalla sua propria responsabilità.

b) Lo psicoterapeuta tiene inoltre presente che la fine della cura non conclude il potere transferale o controtransferale, anche nei casi in cui questa sia stata sospesa o interrotta.

2. Qualifiche

a) Ogni membro s’impegna ad offrire esclusivamente quelle prestazioni per le quali egli ha ottenuto una qualifica corrispondente e s’impegna ad aggiornarsi tramite formazione continua sull’attualità della ricerca e degli sviluppi teorici, di metodo e di pratica inerenti alla psicoterapia psicoanalitica.

b) Laddove auspicato, egli s’impegna a collaborare con le istituzioni e con i colleghi al fine di garantire l’aiuto ed il sostegno migliori nel prioritario interesse dei pazienti e partecipa, secondo le sue possibilità, a progetti di ricerca.

3. Segreto professionale

a) Ogni membro APPsi è tenuto al segreto professionale nei confronti dei suoi pazienti.

b) Ogni informazione a terzi riguardo al paziente adulto o non interdetto è consentita esclusivamente con l’autorizzazione del paziente, ad eccezione di situazioni di emergenza o di reale pericolo riguardo alla salute ed alla vita del paziente.

c) Il materiale tratto da una psicoterapia psicoanalitica a fini formativi o di pubblicazioni è permesso esclusivamente nel caso che non esista alcuna probabilità che esso possa venir ricondotto all’identità del paziente o che il paziente ne possa subire qualsiasi danno.

d) All’interno della sua pratica psicoterapeutica, lo/a psicoterapeuta tiene in considerazione l’ambito famigliare, sociale e giuridico dei suoi pazienti, particolarmente nel lavoro con bambini, adolescenti e pazienti sotto tutela o curatela. Ciò richiede da parte dello/a psicoterapeuta un atteggiamento particolarmente attento e responsabile riguardo alle notizie o informazioni verso terzi.

e) Il/la psicoterapeuta s’impegna a proteggere ogni informazione e ogni materiale dei pazienti e provvede alla sicurezza dei loro dati in caso di inabilità, malattia, incidente o morte del paziente.

f) Il membro APPsi che durante una cura apprende un’informazione di contenuto etico problematico deve informare il paziente dell’esistenza del presente codice etico e della relativa Commissione Etica dell’APPsi.

4. Onorari

a) L’onorario deve essere concordato con il paziente, rispettivamente con i suoi rappresentanti legali, possibilmente durante il primo colloquio e comunque prima dell’inizio della psicoterapia. Ad ogni pagamento in contanti deve corrispondere una ricevuta ed oltre ad esso non sono esigibili altre pretese. I colloqui telefonici inerenti alla psicoterapia sono fatturati secondo accordo con il paziente.

b) I membri devono mostrarsi restii nell’accettare doni, soprattutto qualora lo psicoterapeuta consideri che questi siano sensibili d’influenzare la sua relazione trasferale con il paziente.

c) Ogni cambiamento di onorario o di frequenza in corso di terapia necessita l’accordo del paziente ed ogni abuso della posizione d’autorità dello psicoterapeuta è incompatibile con il presente codice.

5. Titoli e diciture professionali

I titoli della branca e del perfezionamento professionale dello/a psicoterapeuta, cosi come i suoi titoli accademici svizzeri ed esteri, devono essere utilizzati o pubblicati secondo la legislazione federale e cantonale in vigore.

6. Pubblicità

a) I membri possono dare informazioni riguardo alla propria persona, al loro percorso professionale, alle loro qualifiche professionali, cooperazioni, appartenenze ad associazioni professionali di categoria e sulle loro prestazioni e competenze professionali.

b) Essi possono pubblicare l’annuncio dell’apertura del loro studio professionale o eventuali cambiamenti riguardo dati inerenti ad esso (indirizzo, numero telefonico, nuove collaborazioni, ecc.) e fornire i loro dati professionali su brochures del loro ramo di attività e sulle relative pagine elettroniche professionali. Essi devono evitare ogni forma di pubblicità invadente, ingannevole o in-veritiera.

c) I membri che offrono consulenze in ambito pubblico, conferenze, radio, televisione o altrimedia elettronici devono rispettare il presente codice etico-deontologico e sostenere le loro affermazioni sul sapere scientificamente fondato o sulla pratica psicoterapeutica riconosciuta.

d) Lo/a psicoterapeuta che si trova temporaneamente o permanentemente nell’incapacità di di assumere la sua attività professionale è tenuto a informarne tempestivamente i suoi pazienti e a sospendere conseguentemente la sua attività.

e) La sospensione temporanea o definitiva (assenza, trasferimento, pensionamento) dell’attività può’ essere annunciata pubblicamente.

7. Contenzioso e violazione del Codice Etico

In casi di contenzioso o di violazione del CED, la Commissione Etica dell’APPsi (CE) non prevede una propria procedura disciplinare interna; essa fà riferimento alle normative cantonali vigenti (Legge sanitaria del Canton Ticino; Codice Penale Svizzero; vedi “Legami”) avvalendosi delle relative istanze competenti. La CE può’ tuttavia avvalersi del parere e delle competenze di un giurista esterno (vedi statuti).

Il testo del presente Codice Etico-Deontologico s’ispira al codice etico della Società Svizzera di Psicoanalisi e della EFPP.